CONSIGLIO DIRETTIVO


Il presidente


Mario Rossi

MARIO ROSSI


vice presidente vicario


Tommaso Nardozzi

TOMMASO NARDOZI


Referente Convenzioni


Matteo Mancone

MATTEO MANCONE


Consigliere stampa e propaganda


Filomena Ceccarelli

FILOMENA CECCARELLI


Rapporti Enti ed Istituzioni


Arturo Grieco

ARTURO GRIECO


Referente proselitismo


Michela Spaziani

MICHELA SPAZIANI


Tesoriere e segreteria


Carmen Cantarella

CARMEN CANTARELLA


Direttore sanitario


Michela Spaziani

dott.ssa MARINA MARINI


REVISORI DEI CONTI

Presidente revisori contabili


Luciano Crescenzi

LUCIANO CRESCENZI


Presidente revisori contabili


Vincenzo Gallo

VINCENZO GALLO


Consigliere Revisori


Vincenzo Trulli

VINCENZO TRULLI



Articoli collegati:

Statuto AVIS comunale di Frosinone

 

              Indice

    • ART. 1 - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE
    • ART. 2 - SCOPI SOCIALI 
    • ART. 3 - ATTIVITÀ
    • ART. 4 - SOCI E VITA ASSOCIATIVA 
    • ART. 5 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO
    • ART. 6 - ALBO COMUNALE DEI BENEMERITI
    • ART. 7 - ORGANI
    • ART. 8 - L'ASSEMBLEA COMUNALE DEGLI ASSOCIATI
    • ART.9 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA COMUNALE DEGLI ASSOCIATI
    • ART.10 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO COMUNALE
    • ART.11 - IL PRESIDENTE
    • ART.12 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
    • ART.13 - L'ORGANO DI CONTROLLO
    • ART.14 - PATRIMONIO
    • ART.15 - RISORSE
    • ART.16 - ESERCIZIO FINANZIARIO
    • ART.17 - LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE
    • ART.18 - CARICHE
    • ART.19 - ESTINZIONE O SCIOGLIMENTO
    • ART.20 - RINVIO
    • ART.21 - NORMA TRANSITORIA

 

ART. 1 - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE

  1. L'Associazione “Avis Comunale di Frosinone OdV”, Organizzazione di Volontariato OdV, è costituita tra coloro che donano volontariamente, gratuitamente, periodicamente e anonimamente il proprio sangue. L’acronimo OdV deve essere usato negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
  2. L’Avis Comunale di Frosinone OdV ha sede legale in Frosinone, viale Mazzini n°70 ed esplica la propria attività istituzionale esclusivamente nell’ambito del Comune di Frosinone. Il trasferimento della sede associativa, nell’ambito dello stesso comune, non comporta modifica statutaria.
  3. L’Avis Comunale di Frosinone, che aderisce all’AVIS Nazionale, nonché all’Avis Regionale Lazio, Provinciale Frosinone, è dotata di piena autonomia giuridica, patrimoniale e processuale rispetto alle AVIS Nazionale, Provinciale e Regionale medesime.
  4. L'Associazione fa parte della Rete Associativa Nazionale (RAN) "AVIS Nazionale — Rete Associativa Nazionale", ai sensi del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. n. 117/2017). La Perdita della qualifica di socio della Rete Associativa per qualsiasi causa, anche a seguito di recesso, comporta per l'Associazione l'assoluto divieto di utilizzare la denominazione AVIS e l'obbligo di destinare il patrimonio con le modalità previste per il caso di scioglimento. In ogni caso, l'efficacia della perdita della qualifica decorre dall'effettiva devoluzione del patrimonio da parte dell'Associazione.

ART. 2 - SCOPI SOCIALI

  1. L’Avis Comunale di Frosinone OdV è un’associazione di volontariato, apartitica, aconfessionale, non lucrativa, che non ammette discriminazioni di genere, etnia, lingua, nazionalità, religione, ideologia politica; persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, non ha fini di lucro.
  2. L’Avis ha lo scopo di promuovere la donazione di sangue - intero o di una sua frazione - volontaria, periodica, associata, gratuita, anonima e consapevole, intesa come valore umanitario universale ed espressione di solidarietà e di civismo, che configura il donatore quale promotore di un primario servizio socio-sanitario ed operatore della salute, anche al fine di diffondere nella comunità locale i valori della solidarietà, della partecipazione sociale e civile e della tutela del diritto alla salute.
  3. Essa pertanto, in armonia con i fini istituzionali propri, con quelli dell'AVIS Nazionale, Provinciale, Regionale sovraordinate alle quali è associata nonché del Servizio Sanitario Nazionale, si propone di:
    1. Sostenere i bisogni di salute dei cittadini favorendo il raggiungimento dell’autosufficienza di sangue e dei suoi derivati a livello nazionale e dei massimi livelli di sicurezza trasfusionale possibili e la promozione per il buon utilizzo del sangue;
    2. Tutelare il diritto alla salute dei donatori e dei cittadini che hanno necessità di essere sottoposti a terapia trasfusionale;
    3. Promuovere l’informazione e l'educazione sanitaria dei cittadini e le attività culturali di interesse sociale con finalità educative;
    4. Favorire l'incremento della propria base associativa;
    5. Promuovere lo sviluppo del volontariato e dell’associazionismo, anche attraverso progetti di Servizio Civile;
    6. Promuovere partenariati e protocolli di intesa e stipulare convenzioni con le pubbliche amministrazioni e con soggetti privati;
    7. Svolgere ogni ulteriore iniziativa concernente le attività di interesse generale di cui al successivo art.3 del presente Statuto

ART.3 - ATTIVITÀ

  1. Per il perseguimento degli scopi istituzionali enunciati nell'art. 2 del presente Statuto, l’Avis Comunale coordinandosi con l’Avis Provinciale, Regionale e Nazionale e con le istituzioni Pubbliche competenti, svolge in via esclusiva le attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5 del Codice del Terzo settore, con riferimento a interventi e servizi sociali; interventi e prestazioni sanitarie; prestazioni sociosanitarie; ricerca scientifica di particolare interesse sociale; educazione e formazione; beneficienza;  protezione civile; promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali, nelle forme disciplinate dal regolamento nazionale.
    In particolare svolge le seguenti attività:
    1. Attività di chiamata diretta dei donatori, attraverso le proprie strutture, secondo le norme vigenti;
    2. Attività di raccolta, diretta e indiretta, presso centri ospedalieri e/o presso i punti di raccolta autorizzati e/o attraverso l'impiego di autoemoteca sotto il coordinamento e le disposizione dell'AVIS Provinciale di Frosinone e del SIMT territorialmente competente, secondo le norme vigenti;
    3. Promuove e organizza campagne di comunicazione sociale, informazione e promozione del dono del sangue, nonché tutte le attività di comunicazione esterna, interna ed istituzionale di propria competenza territoriale;
    4. Collabora con le altre associazioni di settore e con quelle affini che promuovono l’informazione a favore della donazione di organi e della donazione del midollo osseo;
    5. Promuove la conoscenza delle finalità associative e delle attività svolte e promosse anche attraverso la stampa associativa, nonché la pubblicazione di riviste, bollettini e materiale multimediale;
    6. Svolge, anche in armonia con gli obiettivi e le finalità indicate dall’Avis Provinciale e/o Regionale e/o Nazionale, attività di formazione nelle materie di propria competenza anche per istituzioni ed organizzazioni esterne, con particolare riferimento al mondo della scuola e delle Forze Armate;
    7. Promuove e partecipa ad iniziative di raccolta di fondi finalizzate a scopi solidali ed umanitari, al sostegno della ricerca scientifica;
    8. intrattiene rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione al proprio livello territoriale e partecipa alle istituzioni Pubbliche, ove richiesta, attraverso propri rappresentanti all'uopo nominati;
    9. Può partecipare, inoltre, all'Organizzazione di Protezione Civile AVIS Nazionale nel rispetto della normativa regolamentare approvata da AVIS Nazionale.
         L'AVIS Comunale di Frosinone, per lo svolgimento della attività di interesse generale di cui sopra, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
  1. bis L’Avis Comunale di Frosinone svolge, in coordinamento con l’Avis Provinciale di Frosinone ed in attuazione delle direttive della medesima, attività istituzionale anche nei comuni limitrofi nei quali non siano costituite altre associazioni Avis.
  2. L'Associazione può svolgere attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui al comma 1, entro i limiti indicati dall'art. 6 del Codice del Terzo settore; può inoltre svolgere attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.
  3. L'Associazione, in quanto aderente ad AVIS Nazionale — Rete Associativa Nazionale, si conforma a quanto richiesto dalla Rete, ai fini dell’attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione e supporto, ai sensi dell'art. 41 del D.lgs. n. 117/2017 e dell’art. 3 dello Statuto di AVIS Nazionale.

ART. 4 - SOCI E VITA ASSOCIATIVA

  1. È socio dell’Avis Comunale di Frosinone chi dona periodicamente il proprio sangue ed emocomponenti in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà; chi per ragioni di età o di salute ha cessato l’attività donazionale e partecipa con continuità alla attività associativa; chi, non effettuando donazioni, esplica con continuità funzioni non retribuite di riconosciuta validità nell’ambito associativo.  
  2. Il numero dei soci che non effettuano donazioni, ma che esplicano funzioni di riconosciuta validità in ambito associativo non può superare 1/6 del numero dei donatori periodici dell'Avis Comunale medesima.
  3. L'adesione all'Avis Comunale di Frosinone da parte dei soggetti in possesso dei requisiti di cui al 1° comma del presente articolo deve essere deliberata, su istanza dell'interessato, dal Consiglio Direttivo Comunale.
  4. L'adesione del socio all'Avis Comunale di Frosinone comporta l'automatica adesione del medesimo all'AVIS Nazionale, nonché all'Avis Provinciale e Regionale sovraordinate.
  5. La partecipazione del socio alla vita associativa non può essere temporanea, fatto salvo quanto previsto dall'art. 5.
  6. La qualifica di socio è personale e non trasmissibile né in vita né ad eredi o legatari.
  7. Ogni socio in regola con le disposizioni del presente statuto partecipa all'Assemblea Comunale degli Associati con diritto di voto ed è eleggibile alle cariche sociali.

ART. 5 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

  1. La qualifica di socio si perde per:
    1. dimissioni;
    2. cessazione dell'attività donazionale o di collaborazione, senza giustificato motivo, per un periodo di due anni;
    3. espulsione per gravi inadempienze agli obblighi derivanti dal presente comportamento contrario ad esso, per immoralità e comunque per atti che danneggino l'Associazione e i suoi membri;
  2. In presenza dei presupposti di cui alla lettera a) e b) del comma 1) del presente articolo, il socio viene cancellato dal registro dei soci con provvedimento motivato del Consiglio Direttivo Comunale.
  3. Contro il provvedimento di espulsione il socio potrà presentare ricorso, entro trenta giorni, al Collegio Regionale dei Probiviri competente, il quale delibererà in osservanza delle corrispondenti norme statutarie dell'Avis Regionale.
  4. Il provvedimento del Collegio Regionale dei Probiviri è ricorribile, entro i trenta giorni successivi all'adozione dello stesso, al Collegio Nazionale dei Probiviri, che deciderà inappellabilmente, ai sensi del c. 5 dell'art. 16 dello statuto dell'AVIS Nazionale.
  5. In caso di ricorso contro il provvedimento di espulsione deliberato dal Consiglio Direttivo Comunale, il socio espulso perde automaticamente il diritto al voto, pur nelle more della decisione definitiva sull'espulsione da parte degli organi di giurisdizione competenti e aditi.
  6. Il provvedimento definitivo di espulsione deliberato ai sensi del presente articolo estromette il socio dall'Avis Comunale, da quella Provinciale e Regionale sovraordinate e dall'AVIS Nazionale.
  7. La perdita della qualifica di socio per qualsiasi causa, anche a seguito di recesso, comporta per l'Associazione l'assoluto divieto di utilizzare la denominazione AVIS e l'obbligo di destinare il patrimonio con le modalità previste per il caso di scioglimento; in ogni caso, l'efficacia della perdita della qualifica decorre dall'effettiva devoluzione del patrimonio da parte dell'associazione.

ART. 6 - ALBO COMUNALE DEI BENEMERITI

  1. L'Avis Comunale di Frosinone può istituire un albo di benemeriti, nel quale iscrivere tutti coloro, persone fisiche o giuridiche, che hanno contribuito o che contribuiscono anche una tantum, con il proprio sostegno, allo sviluppo morale e materiale dell'Associazione e siano stati considerati tali dal Consiglio Direttivo Comunale.
  2. Il Consiglio Direttivo Comunale potrà attribuire la qualifica di benemerito anche a personalità del mondo scientifico e/o accademico che si siano prodigati nei campi e nelle materie afferenti all'ambita di attività associativa.

ART. 7 - ORGANI

  1. Sono organi di governo dell'Avis Comunale di Frosinone:
    1. l'Assemblea Comunale degli Associati;
    2. il Consiglio Direttiva Comunale;
    3. il Presidente e il Vicepresidente;
  2. Sono organi di controllo dell'Avis Comunale il Collegio dei Revisori dei Conti o, laddove istituto, l'Organo di controllo.

ART. 8 - L'ASSEMBLEA COMUNALE DEGLI ASSOCIATI

  • L'Assemblea Comunale degli Associati è costituita da tutti i soci che, all'atto della convocazione dell'Assemblea medesima, non abbiano presentato domanda di dimissioni e non abbiano ricevuto provvedimento d'espulsione.
  • Compongono altresì l'Assemblea Comunale i soci di tutte le Avis di base eventualmente esistenti sul territorio di competenza nonché le Avis di base medesime, che vi partecipano a mezzo dei loro Presidenti e rappresentanti legali o dei Vicepresidenti.
  • Ogni socio ha diritto ad un voto.
  • In caso di personale impedimento a partecipare alla seduta dell'Assemblea, ogni socio potrà farsi rappresentare, conferendogli delega scritta, da un altro socio.
  • Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati in quelle con un numero di associati non inferiore a cinquecento.
  • L'Assemblea Comunale degli Associati si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno, entro il mese di febbraio, per l'approvazione del bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio Direttivo Comunale, nonché per la ratifica del preventivo finanziario approvato dal Consiglio medesimo.
  • L'Assemblea si riunisce, inoltre, ogni qualvolta deve assumere delibere di propria competenza, qualora fossero in gioco interessi vitali dell'Avis Comunale e nei casi di impossibilità di funzionamento degli organi dell'Associazione, nonché ogni qualvolta lo riterrà necessario il Presidente o fosse richiesto congiuntamente da almeno un decimo dei soci o dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.
  • L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione con avviso scritto inviato almeno quindici giorni prima della seduta ovvero, in caso di urgenza, a mezzo telegramma, fax o messaggio di posta elettronica spediti almeno due giorni prima.
  • In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita quando siano presenti almeno la metà dei suoi componenti; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli associati presenti direttamente o per delega In deroga all'art. 24, co 1, D.Lgs.117/2017, si considerano aventi diritto di voto coloro che risultino iscritti nel libro degli associati aggiornato alla data dell'assemblea.
  • Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide ove risultino adottate a maggioranza dei soci presenti.
  • Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
  • Nel caso di parità dei voti, la proposta oggetto di deliberazione si intende respinta.
  • Alle sedute dell'Assemblea Comunale degli Associati partecipano di diritto i componenti del Consiglio Direttivo Comunale e i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti/dell'Organo di controllo.
  • Nell'assunzione di deliberazioni in ordine al bilancio consuntivo o che riguardino la responsabilità dei componenti del Consiglio, gli stessi non partecipano al voto.
  • Della convocazione dell'Assemblea Comunale viene data comunicazione all'Avis Provinciale, la quale potrà inviare un proprio rappresentante.
  • Può essere previsto l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, nelle forme e nei modi previsti dal regolamento, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. ).

ART.9 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA COMUNALE DEGLI ASSOCIATI

  1. Spetta all'Assemblea:
    1. l'approvazione del bilancio consuntivo, accompagnato da una nota di sintesi sull'attività svolta, elaborata dal Consiglio Direttivo Comunale e dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;
    2. la ratifica del preventivo finanziario, approvato dal Consiglio Direttivo Comunale;
    3. l'approvazione delle linee di indirizzo e delle direttive generali per il funzionamento, il potenziamento e l'espansione dell'Associazione, proposte dal Consiglio Direttiva Comunale;
    4. la nomina e la revoca dei componenti del Consiglio Direttivo Comunale;
    5. la nomina dei delegati che rappresenteranno i soci nell'Assemblea Provinciale sovraordinata;
    6. la nomina e la revoca dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
    7. la nomina e la revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti/organo di controllo;
    8. l'approvazione delle modifiche statutarie proposte dal Consiglio Direttivo Comunale;
    9. la formulazione all'Assemblea Provinciale della proposta dei candidati alle cariche elettive dell'Avis Provinciale;
    10. lo scioglimento dell'Associazione, su proposta del Consiglio Direttivo Comunale ovvero di almeno un terzo degli associati;
    11. la nomina dei liquidatori;
    12. la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo; ogni altro adempimento che non sia stato demandato, per legge o per statuto, alla competenza di un altro organo associativo.
  2. Le competenze dell'Assemblea Comunale degli Associati non sono delegabili né surrogabili dal Consiglio Direttivo Comunale.

ART. 10 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO COMUNALE

  1. Il Consiglio Direttivo Comunale è composto dai membri, eletti dall'Assemblea Comunale degli Associati nel numero stabilito dall'Assemblea elettiva.
  2. Il Consiglio Direttivo Comunale, così formato, elegge al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere - che, per delibera del Consiglio stesso, può anche coincidere con il Segretario - i quali costituiscono l'Ufficio di Presidenza, cui spetta l'esecuzione e l'attuazione delle delibere del Consiglio medesimo.
  3. Il Consiglio Direttivo Comunale si riunisce in via ordinaria almeno due volte l'anno, entro il 31 dicembre ed il 31 gennaio, rispettivamente per l'approvazione definitiva del preventivo finanziario e dello schema di bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Comunale degli Associati nei termini di cui al comma 6 dell'art. 8 e in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente, un terzo dei suoi componenti ovvero lo richieda il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Inoltre potrà curare la variazione - ove giudicato necessario e/o opportuno - tra i capitoli di spesa del preventivo finanziario già ratificato dall'Assemblea Comunale degli Associati, nel rispetto della somma complessiva delle uscite ovvero la variazione per nuove o maggiori spese compensate da nuove o maggiori entrate.
  4. La convocazione viene fatta per avviso scritto, inviato nominativamente almeno otto giorni prima e, in caso di urgenza, anche a mezzo fax, telegramma o posta elettronica inviato almeno due giorni prima.
  5. Le sedute consiliari sono valide con la presenza della maggioranza dei consiglieri.
  6. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti, fatta eccezione per quelle di espulsione di un socio o della proposta di modifica statutaria da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea comunale, per le quali occorre il voto favorevole di almeno metà più uno dei componenti.
  7. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
  8. La mancata partecipazione alle sedute del Consiglio Direttivo Comunale per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, determina la decadenza dal Consiglio medesimo, con deliberazione adottata all'atto dell'approvazione del verbale della seduta successiva a quella in cui si è verificata la terza assenza.
  9. Nel caso in cui nel corso di un mandato vengano a mancare uno o più Consiglieri, nell'ordine subentrano i non eletti, fino al numero corrispondente a quello dei Consiglieri, fissato ai sensi del comma 1 del presente articolo.
  10. Ove i non eletti di volta in volta interpellati, nell'ordine di cui al comma 9, non possano o non vogliano accettare la carica, il Consiglio procede alla sostituzione mediante cooptazione tra i soci al momento statutariamente in regola. In ogni caso non è consentita la cooptazione, nel corso dello stesso mandato, della metà dei componenti del Consiglio ma, in tal caso, si procederà al rinnovo dell'intero Consiglio.
  11. I Consiglieri cosi nominati decadono dalla carica insieme agli altri.
  12. Qualora, durante un mandato, venga a mancare contestualmente la maggioranza dei Consiglieri, decade l'intero Consiglio.
  13. Al Consiglio Direttiva Comunale spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli espressamente riservati, per legge o per statuto, all'Assemblea Comunale degli Associati, nonché l'esecuzione e l'attuazione delle delibere di quest'ultima e l'esercizio di ogni altra facoltà ritenuta necessaria, utile od opportuna per il raggiungimento dei fini statutari.
  14. Il Consiglio Direttiva Comunale potrà, altresì, ove ritenuto necessario e/o opportuno, nominare un Direttore Generale e/o un Direttore Amministrativo, fissandone con apposita delibera competenze, funzioni, compensi e durata dell'incarico.
  15. Il Direttore Generale e/o Amministrativo partecipa di diritto alle sedute del Consiglio Direttivo Comunale - fatta eccezione per quelle in cui vengano trattate questioni che li riguardino - con voto consultivo.
  16. II Consiglio Direttivo Comunale potrà, inoltre, costituire un Comitato Esecutivo composto secondo le modalità enucleate con apposita delibera, nella quale verranno stabilite anche le competenze del Comitato medesimo.
  17. Nei casi di necessità e di urgenza e/o ove sia impossibile convocare tempestivamente il Consiglio Direttivo Comunale nei termini e con i quorum costitutivi e deliberativi di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo, si applica la lett. d) del 2° comma dell'art. 11.
  18. I poteri del Consiglio Direttivo Comunale possono essere singolarmente delegati, dall'organo stesso, al Presidente al Vicepresidente, all'Ufficio di Presidenza, al Comitato Esecutivo, ove nominato.

ART.11 - IL PRESIDENTE

  1. ll Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo Comunale al proprio interno, presiede I'Avis Comunale, ne ha la rappresentanza legale ed ha la firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio.
  2. Al Presidente spetta, inoltre:
    1. convocare e presiedere l'Assemblea Comunale degli Associati, il Consiglio Direttivo Comunale e l'Ufficio di Presidenza, nonché formularne l'ordine del giorno;
    2. curare l'esecuzione e l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo Comunale;
    3. proporre al Consiglio Direttivo Comunale i nominativi delle persone che dovranno prestare la propria opera in favore dell'Associazione, a titolo di lavoro subordinato o autonomo ovvero di consulenza;
    4. assumere, solo in casi di urgenza, i provvedimenti straordinari nelle materie di competenza del Consiglio Direttivo Comunale, con l'obbligo di sottoporli alla ratifica del Consiglio medesimo in occasione di una riunione che dovrà essere convocata entro 10 giorni successivi.
  3. Nell'espletamento dei propri compiti, il Presidente è coadiuvato dal Segretario.
  4. In caso dí assenza o impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente.
  5. La firma e/o la presenza del Vicepresidente fa fede, di fronte ai terzi, dell'assenza o dell'impedimento temporanei del Presidente.

ART.12 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

  1. li Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre componenti nominati dall'Assemblea Comunale degli Associati tra soggetti dotati di adeguata professionalità
  2. I Revisori durano in carica 4 anni e possono essere rinominati.
  3. Il Collegio esamina i bilanci e formula in apposite relazioni le proprie osservazioni e conclusioni e svolge ogni altro compito attribuitogli per legge o per statuto.
  4. I Revisori dei Conti partecipano di diritto all'Assemblea degli Associati, senza diritto di voto.
  5. I Revisori dei Conti sono invitati a partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo.
  6. Ove la situazione economico-finanziaria dell'Associazione non dovesse ritenere necessaria la costituzione di un Collegio di Revisori, ii Consiglio Direttivo Comunale può richiedere all'Assemblea Comunale degli Associati di provvedere temporaneamente alla nomina di un solo Revisore, dotato di adeguata professionalità.

ART.13 — L'ORGANO DI CONTROLLO

  1. La nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 30 del D.lgs. n. 117/2017. L'Organo di controllo, se collegiale, si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due componenti supplenti. L'organo di controllo rimane in carica per quattro anni. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche
  2. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
  3. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.
  4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.lgs. n. 117/2017 ed attesta, laddove presente, che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.lgs. n. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
  5. Delle proprie riunioni l'Organo di controllo redige apposito verbale. 
  6. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere consiglieri ed al Presidente notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART.14 - PATRIMONIO

  1. Il patrimonio dell'Avis Comunale, utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, è costituito da beni mobili ed immobili.
  2. Tale patrimonio iniziale potrà essere incrementato ed alimentato con:
    1. il reddito del patrimonio;
    2. i contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
    3. i contributi di organismi internazionali;
    4. i rimborsi derivanti da convenzioni;
    5. le oblazioni, le donazioni, i lasciti, le erogazioni ed i contributi da parte di quanti — soggetti pubblici e privati — condividendone lo scopo, vogliano il potenziamento dell'istituzione anche con riferimento ad iniziative specifiche o settoriali;
    6. ogni altro incremento derivante anche dalle attività commerciali e produttive marginali svolte dall'Avis Comunale.
  3. Il Consiglio Direttivo Comunale provvederà all'investimento, all'utilizzo ed all'amministrazione dei fondi di cui dispone l'Associazione, nel rispetto dei propri scopi sociali.
  4. E' in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8, comma 3 del D.lgs. n. 117/2017.
  5. Eventuali utili o avanzi di gestione devono essere destinati unicamente alla realizzazione delle attività istituzionali e diverse, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 15 - RISORSE

  1. L'Associazione può trarre le risorse economiche necessarie al proprio funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi nonché delle attività di cui all'articolo 3, comma 2, del presente Statuto.

ART. 16 - ESERCIZIO FINANZIARIO

  1. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno solare.
  2. Entro il 31 dicembre di ogni anno dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo Comunale il preventivo finanziario dell'anno successivo entro il mese di febbraio dovrà essere sottoposto alla ratifica dell'Assemblea Comunale degli Associati, la quale nella stessa occasione approverà il bilancio consuntivo dell'anno precedente.
  3. L'Associazione, nei casi previsti dall'art. 13 del D.lgs. n. 117/2017, deve redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
  4. Dopo l'approvazione in Assemblea il Bilancio sarà depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore.
  5. Nei casi previsti dall'art. 14 del D.lgs. n. 117/2017, l'Associazione ha l'obbligo di redigere e adottare il Bilancio sociale.

ART. 17 — LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

  1. L'Associazione ha obbligo della tenuta dei seguenti libri sociali:
    1. Il libro degli associati o aderenti;
    2. il libro dei volontari che svolgono le attività in modo non occasionale;
    3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
    4. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.
  2. I libri di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera d), sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.
  3. Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta al Presidente  

ART.18 - CARICHE

  1. Tutte le cariche sociali sono quadriennali e sono non retribuite, fatta eventualmente eccezione per i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti esterni all'associazione e dell'Organo di controllo, se esterni all'associazione.
  2. Ai detentori di cariche sociali spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute in relazione all'assolvimento dell'incarico.
  3. Il Presidente, i Vicepresidenti, il Segretario e il Tesoriere non possono detenere la medesima carica per più di due mandati consecutivi. Nel computo dei mandati si intendono compresi anche quelli già iniziati e poi interrotti per qualsiasi causa nonché quelli svolti ai sensi di cui al combinato disposto dei commi 9, 10 e 12 dell'art. 10, salvo che i mandati medesimi siano stati svolti per periodi non superiori ad un anno.
  4. Lo statuto dell'Avis regionale, tenuto conto delle esigenze del proprio territorio, potrà prevedere una deroga in ordine alla ineleggibilità per più di due mandati consecutivi.
  5. Tutti gli amministratori delle organizzazioni di volontariato sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dalle organizzazioni di volontariato associate. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. I titolari di cariche sociali non devono avere riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici.
  6. L'Associazione, nei casi previsti dall'art. 14, comma 2, del D.Igs. n. 117/2017, provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo nonché ai dirigenti.

ART.19 - ESTINZIONE O SCIOGLIMENTO

  1. Lo scioglimento dell'Avis Comunale di Frosinone può avvenire con delibera dell'Assemblea Comunale degli Associati, su proposta del Consiglio Direttivo Comunale, solo in presenza del voto favorevole di almeno i tre quarti dei suoi componenti.
  2. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale (RUN), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, all'Avis di livello immediatamente superiore o ad altra organizzazione che persegue finalità analoghe con qualifica di ente del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART.20 - RINVIO

  1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme dello statuto e del regolamento dell'AVIS Nazionale, dell'Avis Regionale e dell'Avis Provinciale sovraordinate, nonché dalle norme del Codice del Terzo settore e, in quanto compatibili, del codice civile e delle altre leggi vigenti in materia.

ART.21 - NORMA TRANSITORIA

  1. Nelle more dell'approvazione del presente statuto nei modi e nei tempi di legge, si applicano le disposizioni del vigente statuto dell'AVIS Nazionale. 
  2. I titolari di cariche sociali mantengono l'incarico - salvo dimissioni o altro personale impedimento - fino alla scadenza naturale del mandato iniziato sotto la vigenza del testo statutario attualmente in vigore. 
  3. Nel computo dei mandati di cui ai commi 3 dell'art.18 del presente statuto si considerano anche quelli espletati precedentemente.
  4. L'entrata in vigore del presente Statuto comporta l'immediata abrogazione di tutte le normative regionali e di ogni altra disposizione da esse derivante oggi vigente.

Clicca qui per scaricare il PDF dello statuto

Documenti utili

Immagine di una cartella di documenti

In questa pagina puoi trovare i documenti utili per entrare a far parte del mondo AVIS Comunale di Frosinone.
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La nostra sede

 


AVIS Comunale di Frosinone
Viale Giuseppe Mazzini, 70
03100 - Frosinone
tel. 0775-873524 - 3423891729
email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.







foto della sede dell'AVIS comune di Frosinone
foto della sede dell'AVIS comune di Frosinone

 

Foto di un volontario al PC

Sempre avendo ben preciso la nostra mission non disdegniamo di dedicare una parte del nostro tempo ad attività che arricchiscano la offerta sociale e le opportunità per i nostri donatori ed associati. Per questo ci siamo lanciati in tante avventure e siamo orgogliosi di aver dato il nostro piccolo ma prezioso contributo alla crescita sociale dei nostri stakeholder.

Tre le tante iniziative possiamo certamente annoverare :

  • la collaborazione con l'Osservatorio Nazionale Nutrizione relativamente al tema della nutrizione ed obesità di alcuni bambini 
  • l'adesione al progetto Eco Food Fertility relativamente al tema della fertilità maschile al tempo dell'inquinamento
  • la stipula di convenzioni con le migliori e sensibili attività della provincia dedicate ai nostri donatori ed associati.

Insomma far parte dell'AVIS di Frosinone significa avere a cuore la nostra salute, nutrire la nostra anima ed salvaguardare il nostro portafoglio.


Progetto Cambio Subito

Logo Osservatorio Nazionale Nutrizionale

"Protocollo a basso costo" per la prevenzione del sovrappeso e dell'obesità nei bambini attraverso
un percorso Educazione Alimentare e di promozione dell'attività fisica.


Eco Food Fertility

Logo Eco Food Fertility

Il progetto di ricerca:
UN NUOVO MODELLO PER LA VALUTAZIONE DELL’IMPATTO AMBIENTALE


Le nostre Convenzioni

Logo Convenzioni

ABBIAMO STIPULATO PER TUTTI GLI ASSOCIATI DELLE VANTAGGIOSE CONVENZIONI
CON LE MIGLIORI ATTIVITA' COMMERCIALI E DI SERVIZI. CONSULTALE ORA

Gruppo Sanguigno

Compatibilità Gruppo Sanguigno

Per poter trasfondere il sangue da un individuo all'altro è necessario tenere conto del gruppo sanguigno. Infatti il sangue viene suddiviso a seconda che esistano o meno gli antigeni A e B (zero quanto gli antigeni non ci sono) ed al fattore RH che può essere positivo o negativo

Gruppo 0 Rh-:

Data l'assenza di antigeni sui globuli rossi e l'assenza del fattore Rhesus, questo tipo di sangue può essere donato a persone di qualunque gruppo sanguigno. La presenza di ambedue le agglutinine nel plasma fa sì che gli individui con questo gruppo sanguigno possano ricevere plasmatiche solo di gruppo 0 Rh-.

Risultando diluite nel ricevente, non più compatte, esse non creano eccessivi problemi di emolisi; ad ogni buon conto appena superata l'emergenza si trasfonde sangue omogruppo.

Gruppo 0 Rh+:

Il fattore Rhesus positivo limita la donazione di questo tipo di sangue solamente a persone con fattore Rhesus +, indipendentemente dal gruppo sanguigno. Le persone con questo gruppo sanguigno possono ricevere sangue solo di gruppo 0 (Rh+ o Rh-).

Gruppo A Rh-:

La presenza dell'antigene A rende possibile la donazione di questo sangue a persone di gruppo A o AB. Chi avesse questo gruppo sanguigno, data la presenza dell'agglutinina beta nel plasma, potrà ricevere sangue solo da persone di gruppo A- o 0-

Gruppo A Rh+:

Può donare sangue a persone A+ od AB+ e riceverne da 0+, 0-, A+ ed A-

Gruppo B Rh-:

La presenza dell'antigene B porta questo sangue ad essere donabile solo a persone di gruppo B ed AB. La presenza dell'agglutinina alfa nel plasma fa sì che individui con questo tipo di sangue possano riceverne solo da persone di gruppo 0- o B-

Gruppo B Rh+:

Può donare sangue a B+ ed AB+, e riceverne da 0 e B indipendentemente dal fattore Rhesus.

Gruppo AB Rh-:

Può donare sangue solamente a persone di gruppo AB, data la presenza di ambo gli antigeni sui globuli rossi. L'assenza di agglutinine permette a chi possiede sangue di questo gruppo di riceverne da tutti i gruppi con fattore Rhesus negativo.

Gruppo AB Rh+:

Può donare sangue solamente ad individui con sangue AB+ ma può riceverne da tutti i gruppi, indipendentemente dal fattore Rhesus.

Tabella compatibilità dei gruppi sanguigni
Tabella compatibilità dei gruppi sanguigni

Se desideri maggiori informazioni, compila il modulo che trovi cliccando qui. Ti richiamiamo no

Nascita AVIS

 

Con la Legge n°50 del 20 febbraio 1950 l'AVIS viene riconosciuta a tutti gli effetti giuridici come Associazione:

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA

la seguente legge:


Art. 1. E' riconosciuta a tutti gli effetti giuridici l'Associazione nazionale volontari italiani del sangue (A.V.I.S.), con sede in Milano.
Essa promuove, coordina e disciplina le attività delle sezioni provinciali e comunali dei volontari del sangue.

Art. 2. Sono abrogate le disposizioni contenute nell'art. 2, lettera c), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 novembre 1947, n. 1256, e tutte quelle non compatibili con la presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 20 febbraio 1950

EINAUDI DE GASPERI

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI

 

 

Stralcio Gazzetta Ufficiale
Stralcio Gazzetta Ufficiale

La donazione

La Donazione del Sangue: Un Atto di Solidarietà e Civiltà

L'importanza della Donazione del Sangue

La donazione del sangue è un gesto di grande importanza per la società e per le persone che ne hanno bisogno. È un atto di solidarietà e civiltà che dimostra la sensibilità e l'altruismo delle persone che scelgono di donare il proprio sangue per aiutare gli altri.

La Donazione del Sangue nel Mondo

La donazione del sangue avviene in tutto il mondo, coinvolgendo milioni di donatori volontari. Grazie a questi generosi donatori, è possibile fornire il sangue necessario per le trasfusioni e per il trattamento di molte malattie. Tuttavia, nonostante l'importanza di questa pratica, ci sono ancora molti potenziali donatori che decidono di non donare.

Perché alcune persone non donano?

Ci sono diverse ragioni per cui alcune persone scelgono di non donare il sangue. Alcuni potrebbero essere abituati a fare altre attività nella vita e non si rendono conto dell'importanza della donazione del sangue fino a quando non ne hanno bisogno loro stessi o una persona cara. Altri potrebbero essere spaventati dagli aghi o preoccupati che la donazione possa nuocere alla loro salute.

Sfatare i Falsi Miti

È importante sfatare i falsi miti sulla donazione del sangue per incoraggiare più persone a partecipare a questa nobile causa. Uno dei principali timori è quello di contrarre malattie durante il prelievo del sangue. Tuttavia, è importante sottolineare che il prelievo viene effettuato in un ambiente protetto e utilizzando materiali usa e getta, garantendo la massima sicurezza per il donatore. Inoltre, il sangue donato viene sempre sottoposto a rigorose analisi per accertarne la qualità e la sicurezza.

I Vantaggi della Donazione del Sangue

La donazione del sangue non solo aiuta le persone che ne hanno bisogno, ma offre anche vantaggi per il donatore stesso. Durante il processo di donazione, il donatore viene sottoposto a controlli medici completi che permettono di monitorare costantemente la sua salute. Questo può rivelarsi molto utile per individuare eventuali problemi di salute in modo tempestivo.

Esami di Controllo

Ogni volta che si dona il sangue, vengono eseguiti una serie di esami di controllo per valutare la compatibilità e la salute del donatore.
Questi esami includono l’emogruppo, le transaminasi (ALT), la ricerca di anticorpi anti-HIV1-2, la ricerca di antigene HBsAg, la ricerca di anticorpi anti-HCV e la sierodiagnosi della lue (RPR).
I risultati di questi esami possono essere richiesti presso la sede AVIS di appartenenza, fornendo al donatore un ulteriore strumento di monitoraggio della propria salute.
Al fine di garantire elevati livelli di qualità e sicurezza del sangue e per tutelare la salute sia del donatore sia dei pazienti, ad ogni donazione il donatore viene sottoposto ai seguenti esami:

  • Esame emocromocitometrico completo: per valutare il numero e la qualità dei vari componenti del sangue.
  • Fenotipo ABO ed Rh: per determinare il gruppo sanguigno e il fattore Rh del donatore.
  • Esami per la qualificazione biologica del sangue e degli emocomponenti di seguito indicati:
    • HBsAg (antigene di superficie del virus dell’epatite virale B)
    • HCV Ab (anticorpo contro il virus dell’epatite virale C)
    • Ab HIV 1/2 e Ag (test sierologico per la ricerca combinata di anticorpo anti HIV e antigene HIV)
    • TPHA (anticorpi anti-Treponema Pallidum, agente eziologico della sifilide, con metodo immunometrico)
    • HBV/HCV/HIV 1 NAT (test per rilevare la presenza del genoma virale dei virus HIV e delle epatiti virali B, C).
  • Alla prima donazione vengono inoltre eseguiti la determinazione del fenotipo ABO mediante test diretto e indiretto, del fenotipo Rh completo, del fenotipo Kell/Cellano e la ricerca degli anticorpi anti-eritrocitari irregolari.
  • Inoltre, il donatore periodico è sottoposto, con cadenza almeno annuale, ai seguenti controlli ematochimici:
    • Glicemia: per monitorare i livelli di zucchero nel sangue.
    • Creatininemia: per valutare la funzionalità renale.
    • Alanin-amino-transferasi: un enzima che, se elevato, può indicare danni al fegato.
    • Colesterolomia totale e HDL: per valutare i livelli di colesterolo nel sangue.
    • Trigliceridemia: per misurare i livelli di trigliceridi.
    • Protidemia totale: per valutare la quantità totale di proteine nel sangue.
    • Ferritinemia: per controllare i livelli di ferro e prevenire rischi di anemia o sovraccarico di ferro.

Questi esami contribuiscono a garantire che la donazione sia sicura per tutti e che il sangue donato sia di alta qualità e sicuro per la trasfusione ai pazienti che ne hanno bisogno.


leggi anche:

Info Preliminari alla Donazione del Sangue

Quello che il donatore deve sapere

  • Non è più necessario il digiuno prima della donazione;
  • E' consigliabile un caffè, un the, frutta fresca, 2-3 biscotti secchi;
  • E’ assolutamente vietata l’assunzione di latte e derivati;
  • La sera prima della donazione del sangue effettuare un pasto normale, senza eccessi. 
  • Nessuna limitazione nell'assunzione di acqua.
  • Per donazioni o visite di controllo/idoneità occorre presentarsi muniti di TESSERA SANITARIA e DOCUMENTO DI IDENTITÀ.
  • Dopo la donazione sostare almeno 15 minuti in sede, non fare sforzi eccessivi, bere molti liquidi (non alcolici).
  • La quantità prelevata è 450 ml per la donazione di sangue intero e 600 ml per la donazione di plasma.

Memorandum del donatore

Ogni quanto posso donare il sangue?
  • Tra una donazione e la successiva devono passare almeno:
    • 90 giorni tra due donazioni di sangue intero (sia per gli uomini che per le donne).
    • 30 giorni tra una donazione di sangue intero e una di plasma o tra due donazioni di plasma.

          - Sono consentite complessivamente fino a sei donazioni all’anno tra sangue intero (massimo quattro) e plasma - 

  • Per le donne:
    • In età fertile non superare le 2 donazioni di sangue intero all’anno, 4 se in menopausa.
    • Non possono donare durante il ciclo mestruale (donare almeno 4/5 giorni prima o dopo)
    • Non possono donare in gravidanza e durante l’allattamento
    • Possono donare dopo sei mesi dal parto, o sei mesi da un’interruzione di gravidanza.
A che età si può donare?
  • Compresa tra i 18 ed i 60 anni per la prima donazione.
    • Chi è già donatore può superare il limite dei 65 anni in relazione ovviamente allo stato di salute in atto e alla valutazione cardiologica
Esiste un peso minimo per donare?
  • Non inferiore a 50 kg (indipendentemente dalla statura o dalla costituzione)
Quale pressione arteriosa si deve avere?
  • tra 110 e 180 mm di mercurio (Sistolica o MASSIMA)
  • tra 60 e 100 mm di mercurio (Diastolica o MINIMA)

Se si soffre di ipertensione la donazione viene sospesa al fine di tutelare la salute del donatore.

Pulsazione richiesta:
  • Comprese tra 50-100 battiti al minuto (anche con frequenza inferiore per chi pratica attività sportive, su giudizio medico)
Valori minimi di Emoglobina (HB) richiesti per la donazione di:
  • Sangue intero: donne 12,5 g/dl, uomini 13,5 g/dl
  • Plasma:           donne 11,5 g/dl, uomini 12,5 g/dl

Non puoi donare temporaneamente se:

  • Se hai o hai avuto malattie nelle ultime due settimane anche se di lieve entità (influenza, bronchite, polmonite, herpes labiali…);
  • Se hai allergie gravi o crisi allergiche in atto;
  • Se recentemente hai avuto un forte calo di peso;

Non puoi donare se entro 24 ore hai:

  • Effettuato allenamenti pesanti o sport intenso.

Non puoi donare se entro 48 ore hai:

  • Subito cure odontoiatriche minori (pulizia dentale, cura canalare etc…)
  • Sei stato sopposto a Vaccinazione epatite A
  • Se hai avuto papillomavirus, rabbia (senza morso animale), pertosse, febbre delle montagne rocciose, tetano, difterite, colera, influenza, peste, pneumococco, poliomielite, influenza, meningococco.
    Le persone vaccinate devono essere asintomatiche e non deve esserci stata esposizione.

Non puoi donare se entro 3 giorni:

  • Ti sei vaccinato contro il COVID-19 (Pfizer, Moderna, Astrazeneca).

Non puoi donare se entro 5 giorni hai:

  • Assunto farmaci come Aspirina, Aulin, Antinfiammatori, Antidolorifici.

Non puoi donare se entro una settimana hai:

  • Subito cure odontoiatriche importanti come estrazioni e devitalizzazioni;
  • Subito eventuali sintomi conseguente ai vaccini anti Covid-19;
  • Avuto il ciclo mestruale.

Non puoi donare se entro 2 settimane:

  • Hai avuto contatti stretti con un caso di COVID-19;
  • Sei guarito da sindrome influenzale (o comunque sei guarito da Tosse, Raffreddore, Difficoltà respiratorie);
  • Sei guarito da febbre maggiori di 37,5°C;
  • Sei guarito da Varicella (Herpes Zoster);
  • Ti sei sottoposto a vaccino: anti-morbillo, anti-parotite, anti-influenza, anti tifo, anti-colera, anti-tetano, anti-difterite;
  • Ti sei sottoposto a cure antibiotiche.

Non puoi donare se entro 1 mese:

  • Ti sei sottoposto a vaccina anti-rosolia.
  • Sei rientrato da soggiorno in USA e CANADA

Non puoi donare se entro 2 mesi:

  • Ti sei sottoposto a vaccino anti-vaiolo e anti-febbre gialla.

Non puoi donare se entro 4 mesi:

  • Ti è stato praticato innesto osseo (necessaria la documentazione);
  • Hai subito esami endoscopici (gastroscopia, colonscopia, artroscopia, ecc) - necessaria la documentazione;
  • Ti sei sottoposto a tatuaggi, agopuntura, fori ai lobi, piercing vari.
  • Hai avuto rapporti sessuali con un partner occasionale.

Non puoi donare se entro 6 mesi:

  • Hai effettuato viaggi o soggiorni in zone tropicali o malariche e hai avuto un test negativo per la ricerca di anticorpi antimalarici.
  • Se hai contratto la malaria (purché asintomatici e non assunzione di farmaci antimalarici);

Non puoi donare se entro 1 anno:

  • Hai avuto contatti con epatici;
  • Ti sei sottoposto vaccinazione antirabbica dopo esposizione (morso animale);
  • Ti sei sottoposto a trattamenti con immunoglobuline contro epatite B;
  • Hai riscontrato allergia a farmaci, in particolare la penicillina dopo l’ultima esposizione

Non puoi donare se entro 3 anni:

  • Ti sei sottoposto a trattamenti con immunoglobuline contro epatite B;

Non puoi donare se entro 2 anni:

  • Hai avuto la Tubercolosi, febbre Q, febbre reumatica (in assenza di cardiopatia cronica), Osteomieliti, brucellosi (2 anni dalla guarigione completa)

Non puoi donare se entro 5 anni:

  • Hai avuto la glomerulonefrite acuta (5 anni dalla guarigione completa).

Non si può donare in caso di:

  • Epatite B e C, epatiti da causa ignota, Infezione da virus HIV 1-2 (AIDS);
  • Soggiorno per un periodo superiore a sei mesi, anche non continuativi, nel Regno Unito dal 1980 al 1996 (a causa del virus della mucca pazza);
  • Malattie autoimmuni;
  • Neoplasie (possono essere accettati solo i donatori con storia di carcinoma basocellulare o carcinoma in situ della cervice uterina dopo asportazione);
  • Diabete solo se insulino-dipendente;
  • Alcolismo cronico;
  • Tossicodipendenza anche da droghe non iniettive;
  • Glomerulonefrite cronica, policitemia vera (morbo di Vaquez), malattia di Creutzefeld-Jakob (encefalopatia spongiforme);
  • Trapianto di dura madre o di cornea o di CSE o di altri organi;
  • Malattie cardiovascolari (angina, aritmie, portatori di stent, trombosi arteriosa o venosa ricorrente).;
  • Epilessia o con crisi lipotimiche o convulsive;
  • Anemie, sindromi emorragiche, piastrinopenie, leucopenie;
  • Comportamenti sessuali abituali ad alto rischio di trasmissione di malattie infettive (promiscuità, occasionalità, rapporti in cambio di denaro o droga;
  • Malattie organiche del SNC, affezioni grastrointestinali, epatiche, urogenitali, ematologiche, immunologiche, renali, metaboliche, respiratorie in forma attiva, cronica, recidivante o che abbiano permanenti danni d’organo.

RICORDIAMO CHE IN OGNI CASO L'ULTIMA PAROLA SPETTA SEMPRE AL MEDICO CHE EFFETTUA LA ANAMNESI DEL DONATORE PROPRIO IN SEDE DI DONAZIONE


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